Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre il decreto del Ministero del Lavoro che regola il mantenimento o meno dell’iscrizione alla Cassa previdenziale di appartenenza per i professionisti assunti dalla PA a tempo determinato. L’opzione prevede che, entro i successivi 30 giorni, ciascun professionista assunto a termine da un Ente pubblico come previsto dal PNRR debba decidere se mantenere l’iscrizione alla cassa privata oppure perfezionare l’iscrizione all’INPS, venendo in questo modo sospeso dall’Ente previdenziale privato.
Al termine del periodo di lavoro per PA, tuttavia, sarà possibile effettuare il ricongiungimento presso il medesimo Ente previdenziale del periodo assicurativo maturato all’INPS – Gestione ex INPDAP.
Dunque, entro il 2 dicembre i professionisti sono tenuti a comunicare alla Cassa la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente ma anche la volontà di mantenere o meno l’iscrizione.
Non mantenimento dell’iscrizione
In caso di non mantenimento dell’iscrizione all’Ente previdenziale privato, sarà sospesa l’iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa non sarà ulteriormente alimentata fino alla conclusione del rapporto di lavoro dipendente.
Non è dovuto all’Ente previdenziale alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali e il professionista non usufruisce delle prestazioni associate all’iscrizione. Fanno eccezione i contributi obbligatori eventualmente dovuti per il mero mantenimento dell’iscrizione all’Albo, collegio o ordine professionale di appartenenza.
Il montante contributivo maturato durante l’attività svolta per la PA, inoltre, viene trasferito all’Ente previdenziale e viene utilizzato per alimentare la posizione previdenziale individuale, senza oneri a carico del professionista o dell’Ente stesso.
Mantenimento dell’iscrizione
In caso di opzione per il mantenimento dell’iscrizione all’Ente previdenziale privato, invece, questo non sospenderà l’iscrizione del professionista dai propri ruoli, tenendo attiva la relativa posizione assicurativa che continuerà ad essere alimentata durante il rapporto di lavoro dipendente.
Questa scelta comporta il versamento della contribuzione soggettiva ed integrativa minime, se previsto dal relativo ordinamento. È dovuta anche la contribuzione per la copertura delle prestazioni assistenziali erogate a vario titolo dall’Ente previdenziale privato. Non è dovuta la contribuzione per l’indennità di maternità in quanto la relativa copertura è assicurata dall’INPS-Gestione separata ex INPDAP.