In vigore le nuove tabelle per il calcolo dei compensi degli avvocati per attività civile, penale, extragiudiziale: cambiano i parametri forensi, viene introdotto un minimo e un massimo legato al tempo di lavoro e una decurtazione in caso di responsabilità processuale.
Le nuove tabelle di riferimento per il calcolo fatture degli avvocati si basano su nuovi minimali – in relazione a tutte le diverse tipologie di causa (giudice di pace, controversie ordinarie, cause civili, penali, di lavoro, amministrative) e ai differenti gradi di giudizio – e a specifici criteri per determinare le oscillazioni rispetto ai valori base. Fra le novità:
- scendono dall’80 al 50% gli aumenti per le controversie in sede giudiziale;
- il giudice può riconoscere, se richiesto, il compenso previsto per la fase di studio della controversia in favore del professionista che subentra nella difesa del cliente in un momento successivo alla fase introduttiva;
- se viene accertata una dichiarata responsabilità processuale dell’avvocato, ai sensi dell’articolo 96 del codice civile, il compenso è ridotto del 75% rispetto a quello altrimenti spettante;
- la mediazione o la procedura di negoziazione assistita conclusi con accordo tra le parti determinano compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione aumentati del 30%;
- compensi a tempo, da 200 a 500 euro per ciascuna ora o frazione superiore ai 30 minuti.
Ricordiamo che i parametri previsti dal decreto si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, oltre che in tutti i casi di mancata determinazione consensuale.
Tutti i dettagli nel decreto e nell’Allegato con le nuove tabelle.