Esonero fino al 2011 dal pagamento delle sanzioni a carico dei professionisti per mancata iscrizione alla Gestione Separata: il rimborso sarà effettuato dall’INPS ai diretti interessati, con modalità di richiesta da definirsi a breve.
L’Istituto di Previdenza avvia dunque le procedure di adeguamento alla sentenza 104/22 della Corte Costituzionale che, lo scorso aprile, si è espressa in relazione all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per i professionisti iscritti ad un Albo ma non alla relativa cassa privata (per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari per altra facoltà):
In questi casi, è legittima l’iscrizione d’ufficio alla Gestione Separata:
i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad Albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza e devono versare la contribuzione previdenziale alla Gestione separata.
Il versamento della contribuzione integrativa alla Cassa autonoma professionale, infatti, non esenta il professionista dall’iscrizione alla Gestione separata INPS, finalizzata a garantire la copertura previdenziale.
Tale obbligo è scattato nel 2011, motivo per cui sono illegittime le sanzioni irrogate in data antecedente. L’esonero è previsto per tutte le categorie professionali. Pertanto, come confermato dalla nuova Circolare INPS n. 107/22, eventuali sanzioni già versate saranno rimborsate dall’Istituto di previdenza.