Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo del bonus 200 euro per autonomi e professionisti, con i criteri e le modalità per inoltrare la domanda di indennità una tantum prevista dal Decreto Aiuti (art. 33, D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in L. 15 luglio 2022, n. 91). Si comincia con l’inoltro delle domande dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022.
Si tratta del Decreto del Ministero del Lavoro del 19 agosto 2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 224) il 24 settembre 2022, quella successiva alla pubblicazione del Decreto Aiuti ter con la nuova integrazione.
Il provvedimento sblocca i fondi 2022 stanziati per l’una tantum anti-inflazione alle Partite IVA e ai liberi professionisti, a cui spetta anche l’adeguamento alle novità del Decreto Aiuti ter che innalza a 350 euro il bonus per i redditi fino a 20mila euro (integrazione con il Bonus 150 euro) rispetto alla platea “standard” dei beneficiari con redditi fino a 35mila euro.
Vediamo chi può fare domanda e con quali regole.
Bonus 200 euro /350 euro per autonomi: a chi spetta
L’indennità una tantum spetta ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS (Commercianti, Artigiani, Coltivatori diretti e Gestione Separata) e ai professionisti iscritti alle casse private obbligatorie. Dunque, i beneficiari dell’indennità sono:
- autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni INPS,
- professionisti iscritti alle forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs 509/94 e al DLgs 103/96.
Le condizioni per l’accesso al beneficio (non compatibile con le misure introdotte dagli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti) sono le seguenti:
- nel periodo d’imposta 2021 devono aver percepito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro;
- devono essere già iscritti alle menzionate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviata e devono aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.
Per soci di società o componenti di studi associati, il requisito della titolarità della partita IVA al 18 maggio 2022 è richiesto solo alla società o studio. Sono esclusi titolari e coadiuvanti o coadiutori se l’attività non prevede apertura di partita IVA.
Il requisito della titolarità della partita IVA non è richiesto a coadiuvanti e coadiutori di attività di artigiani, commercianti e agricoli se però almeno il titolare vanta partita IVA attiva e attività già avviata al 18 maggio 2022. Sono esclusi titolari e coadiuvanti/coadiutori per i quali per l’attività non prevede apertura di partita IVA.
Come fare domanda
Il Bonus sarà corrisposto a seguito di domanda agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini e secondo le istruzioni indicate da ciascuno. Nel caso in cui un soggetto sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni INPS e ad una cassa privata, dovrà fare domanda esclusivamente all’INPS.
L’stanza deve essere corredata dalla auto–dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000):
- di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
- di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
- di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
- di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni previdenziali dell’INPS o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al dlgs 30 giugno 1994, n. 509, e al dlgs 10 febbraio 1996, n. 103;
- nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Alla domanda si deve allegare copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, oltre alle coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
Quando fare domanda
Le Casse dei Commercialisti (Cnpadc), dei Consulenti del Lavoro (Enpacl), dei Veterinari (ENPAV), degli Psicologi (ENPAP), dei Biologi (ENPAB), l’EPAP, Cassa Geometri e Cassa Forense hanno già predisposto la procedura telematica per la presentazione online delle domande del bonus 200 euro, disponibile dalle ore 12.00 del 26 settembre 2022.
in contemporanea con gli altri Enti di previdenza aderenti all’Adepp e che consentirà di accedere, con unica domanda, anche all’ulteriore bonus di 150 euro di cui al DL “Aiuti Ter”per coloro che hanno un reddito complessivo 2021 non superiore a 20.000 euro.
La procedura resterà attiva fino al 30 novembre 2022.
Le domande si inviano online, tramite area personale sul sito, allegando quanto richiesto dal decreto.
La domanda non può essere presentata dagli iscritti alla Cassa già pensionati con decorrenza antecedente al 30 giugno 2022 (bonus già liquidati in precedenza) né iscritti alla Cassa che siano, contemporaneamente, iscritti ad una gestione previdenziale INPS (in questo caso la domanda andrà presentata presso quest’ultimo istituto). Eventuali domande pervenute in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.
Per consentire di presentare un’unica domanda, la procedura permette di indicare lo scaglione di reddito 2021 di appartenenza.
Le domande saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione, nei limiti delle risorse disponibili.
L’indennità:
- è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento,
- ed è soggetta a successiva verifica, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall’amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detenga informazioni utili.