Nel Decreto PNRR2, tornato sul tavolo del Consiglio dei Ministri per approvazione definitiva il 21 aprile (dopo una serie di modifiche e integrazione alla prima versione), delinea i contorni del nuovo obbligo di fatturazione elettronica per i forfettari dal prossimo 1° di luglio 2022.
Si conferma l’obbligo per i contribuenti:
- in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011, convertito dalla legge 111/2011);
- in regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014);
in regime Legge 398/1991 (articoli 1 e 2) e fatturano fino a 65.000.
Per tutte queste fattispecie, si prevede l’esclusione se l’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti nel 2021 non risulta superiore alla soglia di 25.000. Il superamento della soglia è verificato tenendo conto del ragguaglio ad anno per le nuove attività.
Tale esonero opera per le operazioni dal 1° luglio 2022 ma, per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, almeno in base a tali anticipazioni sul provvedimento approvato nei giorni scorsi dal Governo, le sanzioni ordinarie (dlgs 471/1997, articolo 6, comma 2) non si applicheranno ai nuovi soggetti con fatturato tra 25mila e 65mila euro, purché la fattura elettronica omessa venga poi emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.