Arrivano dall’INPS indicazioni e istruzioni per ottenere l’assegno di integrazione salariale garantito dal Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, istituito come misura di supporto economico anche per i dipendenti di professionisti, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Cassa integrazione nel settore professioniale
Il Fondo prevede interventi di tutela a sostegno del reddito dei dipendenti anche nel settore delle attività professionali, attraverso l’erogazione di un assegno di integrazione salariale che può essere richiesto 30 giorni prima dell’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa, e non oltre 15 giorni dall’inizio della stessa. La durata massima dell’intervento è pari a dodici mesi in un biennio mobile.
Beneficiari dell’integrazione salariale
Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, sono beneficiari dell’assegno i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti ed esclusi i dirigenti) dei datori di lavoro appartenenti al settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti con un’anzianità di lavoro effettivo di almeno novanta giorni.
Causali e domanda
L’assegno di integrazione salariale può essere richiesto per le seguenti causali:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti;
- situazioni temporanee di mercato;
- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale;
- contratti di solidarietà.
Le domande possono essere inoltrate esclusivamente in modalità telematica attraverso l’apposito servizio presente sul sito internet dell’INPS, accedendo alla pagina relativa ai “Servizi per le aziende e consulenti” nell’elenco alfabetico dei servizi e, dopo avere effettuato l’autenticazione, selezionando il servizio “CIG e Fondi di solidarietà” > “Fondi di solidarietà”.