Con la circolare n. 4/E del 18 febbraio 2022, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sull’applicazione delle diverse misure di riforma fiscale inserite nella Legge di Bilancio, anche per quanto concerne l’esenzione dall’IRAP per le persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.
Dall’anno di imposta 2022 le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arte o professione non dovranno più versare l’IRAP, neanche l’acconto di giugno: la norma riguarda quindi Partite IVA e ditte individuali mentre esclude tipologie di micro imprese come le società semplici o i professionisti che svolgono attività in forma associata. Vediamo tutto.
Abolizione IRAP: il riferimento normativo
L’esclusione dal versamento dell’IRAP per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arte o professioni, è contenuta nel comma 8 della legge 234/2021. In base al quale, «a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al dlgs 446/1997, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 del medesimo D.Lgs. n. 446/1997».
Esclusione IRAP: i nuovi chiarimenti
La Circolare 4E/2022 individua con previsione i soggetti esclusi dall’applicazione dell’IRAP:
- le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d’impresa di cui all’articolo 55 del TUIR residenti nel territorio dello Stato (in particolare, sono escluse dall’IRAP l’impresa familiare e l’azienda coniugale non gestita in forma societaria);
- le persone fisiche esercenti arti e professioni di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR residenti nel territorio dello Stato.
Restano, invece, assoggettati a IRAP le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.
Il chiarimento conferma l’interpretazione dei Consulenti del Lavoro, secondo cui la norma, «pur facendo riferimento all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c), del D.Lgs. n. 446/1997 – che, come è noto, riguarda anche le società semplici, in accomandita semplice, in nome collettivo e quelle ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5, comma 3 del TUIR che esercitano attività commerciali o arti e professioni – ne limita espressamente l’ambito applicativo alle persone fisiche».
Esonero IRAP: a chi si applica
Professionisti, autonomi e ditte individuali non pagano più l’IRAP, indipendente dalla presenza di altri fattori (es.: organizzazione autonoma). Continuano a non pagare l’IRAP anche gli autonomi che applicano il regime forfettario. E c’è la precisazione dell’Agenzia delle Entrate, che era già stata fornita nel corso di Telefisco ed ora messa nera su bianco nella Circolare, in base alla quale sono esonerate dall’IRAP anche le imprese familiari.
Continuano invece a pagare l’IRAP tutte le forme societarie (anche società semplice, in accomandita semplice, in nome collettivo e via dicendo), e i professionisti che svolgono l’attività nelle varie forme associative, compresi gli studi associati e le società fra professionisti, STP.
Impatto sull’acconto di giugno
La norma ha impatto dall’anno di imposta 2022, quindi già a partire dall’acconto di giugno. Coloro che in base alla Manovra sono ora esonerati dall’IRAP, in giugno pagano il saldo sull’anno precedente ma non devono più versare l’acconto 2022. La dichiarazione IRAP 2022, invece, che è relativa al periodo d’imposta 2021, dovrà essere regolarmente presentata.
Sottolineiamo infine alcuni aspetti sui quali si soffermano i Consulenti del Lavoro nella circolare 5/2022, che commenta le principali novità fiscali della Legge di Bilancio.
Impatto sul contenzioso non retroattivo
Il primo riguarda il contenzioso. Finora, «i contribuenti persone fisiche dovevano dimostrare in giudizio l’insussistenza di un’autonoma organizzazione e quindi la carenza del presupposto dell’imposta». La nuova norma supera la necessità di ricorrere al contenzioso per vedersi riconoscere l’esclusione dall’imposta, ma «non produce per i medesimi contribuenti gli stessi effetti per il passato». Questo, perché l’intervento della legge 234/2021 «prevede l’esclusione dall’imposta esclusivamente a partire dal periodo d’imposta 2022 e non contiene ulteriori previsioni per i periodi d’imposta precedenti». Quindi, «coloro che hanno in corso contenziosi o dovessero trovarsi nelle condizioni di doverli instaurare – vuoi per contrastare la pretesa dell’Amministrazione finanziaria ove il contribuente non avesse versato l’imposta, ovvero nelle ipotesi in cui la controversia abbia preso le mosse dal silenzio rifiuto dell’Agenzia delle Entrate all’istanza di rimborso dell’imposta pagata – dovranno continuare a dimostrare in giudizio l’assenza dell’autonoma organizzazione per essere esclusi dall’assoggettamento ad IRAP».
Professionisti associati penalizzati
La seconda considerazione è un’osservazione critica. Secondo i Consulenti del Lavoro, la norma «determina un’evidente penalizzazione per quei professionisti che esercitano o intendono esercitare l’attività in forma associata e va nella direzione contraria alla diffusa esigenza di incentivare forme di aggregazione professionale capaci di affrontare adeguatamente l’innovazione tecnologica, le esigenze del mercato e, non ultimo, l’ingresso dei giovani nelle professioni».