La Pubblica Amministrazione è autorizzata a indire bandi di concorso per reclutare professionisti anche senza prevedere un compenso economico: lo precisa il Consiglio di Stato con la sentenza n. 07442/2021, che sottolinea come l’obbligo di stabilire un equo compenso debba essere applicato solo se il corrispettivo è previsto.
La sentenza rappresenta la risposta al ricorso proposto dall’Ordine degli Avvocati di Roma contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi di consulenza a titolo gratuito, richiedendo comunque professionalità altamente qualificate.
Il bando del MEF è stato effettivamente annullato, tuttavia la motivazione riguarda la mancata applicazione dei criteri di trasparenza e non fa alcun riferimento all’assenza di compensi per i professionisti selezionati.
Il Consiglio di Stato è molto chiaro a proposito degli obblighi per le PA:
La normativa sull’equo compenso sta a significare soltanto che, laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba necessariamente essere equo, mentre non può ricavarsi dalla disposizione l’ulteriore (e assai diverso corollario) che lo stesso debba essere sempre previsto (a meno di non sostenere, anche in questo caso, che non vi possa essere alcuno spazio per la prestazione di attività gratuite o liberali da parte dei liberi professionisti).