Per assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di riduzione o sospensione dell’attività, per le stesse cause che danno diritto ai trattamenti di integrazione salariale, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali possono stipulare accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, per la costituzione di Fondi di solidarietà bilaterali per i settori ai quali non si applicano le tutele della cassa integrazione. Per il caso specifico delle attività professionali, l’INPS ha emanato la Circolare n. 77 del 26 maggio 2021, con la quale illustra la disciplina applicabile e fornisce le istruzioni sugli adempimenti e le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo.
Come noto, oltre ad assicurare prestazioni simili alla cassa integrazione, i Fondi bilaterali possono prevedere prestazioni integrative e incentivi all’esodo per lavoratori che maturano i requisiti per la pensione entro i successivi 5 anni. La nuova circolare INPS, alla luce del decreto interministeriale n. 104125/2019, illustra la disciplina del Fondo così come delineata dalle disposizioni più recenti in materia. Ad esempio, sono tenuti al versamento del contributo di finanziamento al Fondo i datori di lavoro con i codici ATECO riportati nella tabella presente dell’Allegato n. 2 della circolare – appartenenti a tipologie e classi dimensionali non destinatari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I del D.lgs n. 148/2015, che impiegano mediamente più di tre dipendenti.