Solo nel caso in cui la partita IVA sia cessata da meno di cinque anni è ancora possibile emettere autofattura elettronica tramite SdI, mentre il superamento di questa soglia impone l’emissione del documento fiscale in forma cartacea (cfr.: Agenzia delle Entrate, interpello 344/2021).
Si tratta di un problema comune per i Professionisti che hanno necessità di attribuirsi beni ammortizzabili (cespiti), e che si trova ad un bivio laddove si debba passare tramite Sistema di Interscambio, che interpella l’Anagrafe Tributaria per verificare l’esistenza di una partita IVA attiva prima di accettare la fattura.
La cessazione dell’attività per il professionista non coincide con il momento in cui egli si astiene dal porre in essere le prestazioni professionali, ma corrisponde al momento in cui chiude i rapporti professionali, fatturando tutte le prestazioni svolte e dismettendo i beni strumentali. Questo vale anche in caso di decesso.
Fino al momento in cui il professionista, che non intenda anticipare la fatturazione rispetto al momento di incasso del corrispettivo, non realizza la riscossione dei crediti, la cui esazione sia ritenuta ragionevolmente possibile (perché, ad esempio, non è decorso il termine di prescrizione di cui all’art. 2956, comma 1, n. 2 del Codice civile) l’attività professionale non può ritenersi cessata.
=> Autofatturazione: quando farla e quando conviene
Ebbene, i possibili casi in cui può essere considerata ancora valida l’emissione di autofattura con partita IVA chiusa sono i seguenti:
- Partita IVA del cedente/prestatore cessata da meno di cinque anni (si può emettere autofattura tramite fatturazione elettronica veicolata su SdI);
- Partita IVA del cedente/prestatore cessata da oltre cinque anni (emissione dell’autofattura cartacea).
Facendo riferimento all’interpello 344/2021, inoltre, il Fisco ribadisce che gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare: la cessazione sarà possibile solo successivamente all’incasso dell’ultima parcella.
Il cessionario/committente, in caso di omessa fattura da parte del cedente/prestatore o di ricezione di una fattura irregolare, deve emettere autofattura con “TipoDocumento” TD20 indicando:
- imponibile,
- imposta,
- importi per i quali non si applica l’imposta,
- effettivo cedente o prestatore,
- se stesso come cessionario/committente.