Il DL Semplificazioni ha fissato al 1° ottobre 2020 la scadenza per la comunicazione del proprio domicilio digitale da parte delle imprese in forma societaria. In caso di inadempienza, il Registro delle Imprese ha la facoltà di sospendere per tre mesi la domanda di iscrizione se il soggetto obbligato non ottempera a tale adempimento.
Il riferimento normativo è l’art 37 del Decreto Semplificazioni (“Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, imprese e professionisti”).
Inoltre, il decreto ha stabilito nuovi termini per la comunicazione dei propri recapiti elettronici in capo ai professionisti iscritti agli albi ed elenchi, sostituendo tra le altre cose la dicitura “posta elettronica certificata” con il più specifico “domicilio digitale”, che dunque deve essere comunicato ai propri ordini e collegi (i revisori legali al Ministero dell’Economia).
Come noto, infatti, la comunicazione della PEC ai propri Ordini è da tempo un obbligo di legge, finalizzato alla trasmissione al registro INI-PEC.
Ora, con domicilio digitale si definisce meglio il perimetro del servizio, trattandosi di un “indirizzo di posta elettronica certificata” oppure di un “servizio elettronico di recapito certificato qualificato”.
Ebbene, il professionista inadempiente sarà oggetto di diffida ed entro 30 giorni dovrà provvedere alla comunicazione. In caso di mancata ottemperanza sarà aperto un provvedimento disciplinare che potrà scaturire sia in una sanzione sia in una sospensione del professionista stesso, fino alla comunicazione del domicilio digitale.
Lo scopo ultimo è quello di poter predisporre in ciascun caso un elenco, riservato ma consultabile dalle pubbliche amministrazioni, con tutti i dati identificativi degli iscritti.