Dopo lo sblocco delle risorse per il rinnovo di aprile del bonus Covid riservato ai professionisti iscritti alle Casse private (con decreto interministeriale del 29 maggio recante “Indennità liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria”), dall’8 giugno e per i successivi 30 giorni (quindi, fino all’8 luglio) è possibile presentare domanda di accesso all’indennità di 600 euro qualora non la si fosse già ottenuta per il mese di marzo, nel qual caso il rinnovo è invece automatico.
I requisiti (modificati dal Decreto Rilancio rispetto a quelli del Cura Italia) sono elencati nell’articolo 3 del decreto:
- non essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né di pensione diretta;
- non aver percepito altri bonus previsti dai decreti Cura Italia e Rilancio (non è però chiaro se ci sia incompatibilità anche per indennità riferite a mensilità differenti);
- aver conseguito per il 2018 un reddito professionale non superiore a 35mila euro, con attività ridotta dai provvedimenti restrittivi causati dall’emergenza sanitaria oppure aver conseguito un reddito 2018 tra 35.000 e 50.000 euro avendo poi cessato (chiusura partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020), ridotto o sospeso l’attività autonoma o libero-professionale (comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019) a causa dell’emergenza Covid.
La domanda di indennizzo (a valere sul Fondo per il Reddito di ultima istanza di cui all’articolo 44 del Cura Italia) si presenta usando i moduli predisposti dalla propria Cassa, allegando autocertificazione sui requisiti richiesti. Rispetto al Cura Italia, con il Decreto Rilancio è venuto meno il requisito dell’iscrizione esclusiva alla cassa privata.