Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL 23/2020, le casse private stanno sospendendo, o integrando, la procedura di domanda per l’indennità Covid-19 da 600 euro, prevista dall’articolo 44 del decreto Cura Italia a valere sulle risorse del Fondo per il reddito di ultima istanza, con un plafond dedicato alle professioni ordinistiche pari a 200 milioni di euro.
Cosa è successo? Semplice: a sorpresa, il Decreto Liquidità Imprese, pubblicato in G.U l’8 aprile ed in vigore dal giorno successivo, è intervenuto con una modifica dei requisiti per l’accesso all’indennizzo. All’articolo 34 si legge:
Ai fini del riconoscimento dell’indennità di cui all’art. 44 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico e iscritti in via esclusiva.
La novità è l’iscrizione in via esclusiva alla cassa privata. Clausola non prevista dai modelli personalizzati che le diverse casse previdenziali avevano predisposto per i propri iscritti sulla base del decreto primo aprile, con la ripartizione delle risorse del Fondo di ultima istanza.
Alcune, come la Cassa Forense, hanno semplicemente predisposto la richiesta di una integrazione della domanda, a completamento dell’istruttoria, di una ulteriore dichiarazione attestante l’iscrizione in via esclusiva. Altre, come la Cnpadc (Commercialisti), hanno deciso addirittura per la sospensione delle istanze e dei pagamenti di quelle già accolte, in attesa di direttive ministeriali.
Un altro punto che andrebbe meglio chiarito è l’incompatibilità con l’essere titolari di pensione. Nel nuovo decreto ci si riferisce genericamente al trattamento pensionistico senza specificare se si tratti solo di pensioni dirette (anzianità e vecchiaia) o anche di quelle indirette (reversibilità, superstiti).