A partire dal I° febbraio 2020 entra in vigore l’obbligo assicurativo INAIL per i riders, i ciclo-fattorini che si occupano delle consegne a domicilio gestite attraverso piattaforme digitali ad hoc.
Attraverso una nota, l’INAIL fornisce alcune istruzioni destinate ai datori di lavoro chiamati a mettersi in regola per tempo, al fine di non incorrere nell’evasione del nuovo obbligo assicurativo.
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Ai riders spettano le stesse prestazioni previste per i lavoratori dipendenti: i ciclo-fattorini devono informare immediatamente il datore di lavoro riguardo qualsiasi infortunio gli accada, anche di lieve entità e in itinere, così come sono tenuti a denunciare la malattia professionale utilizzando il numero identificativo del certificato medico di infortunio, la data di rilascio e i giorni di prognosi previsti.
Il premio assicurativo è totalmente a carico dell’impresa di delivery e deve essere versato in anticipo: per determinare le retribuzioni è necessario moltiplicare il numero delle giornate di effettiva attività che si presume saranno svolte dai riders, per il valore della retribuzione giornaliera convenzionale che al momento è pari a 48,74 euro.
Sarà poi l’INAIL a trasmettere via PEC il certificato di assicurazione e il conteggio del premio che stabilisce l’importo da versare, in via anticipata, attraverso il modulo F24.
L’INAIL, inoltre, ha precisato che il premio viene determinato in base al tasso di rischio corrispondente all’attività svolta, pertanto è fondamentale che l’impresa indichi anche il mezzo utilizzato dal dipendente per effettuare le consegne ma anche la percentuale delle attività svolte in relazione ai diversi mezzi.