Con la risposta n. 401/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti per i contribuenti forfettari, rendendo evidente che non sempre è causa ostativa all’applicazione del regime una prestazione fatturata al datore di lavoro, bisogna valutare il caso specifico.
Nel caso specifico le Entrate hanno ritenuto che il professionista dipendente (nella fattispecie una terapista dipendente di una cooperativa) che emette, nell’ambito dell’attività privata, fattura intestata al suo datore di lavoro non debba rinunciare al regime forfettario, questo perché in tali circostanze a cambiare è l’intestatario della fattura, ma non il beneficiario della prestazione. Vediamo meglio il caso esaminato dal Fisco.
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L’interpello
Il quesito preso in esame dal Fisco riguardava una contribuente laureata in terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva che svolge al tempo stesso sia attività da libera professionista, svolgendo prestazioni domiciliari di riabilitazione neuropsicomotoria per alcuni minori affetti da disturbi dello spettro autistico, che dipendente di una cooperativa, dove svolge mansioni organizzative e attività di sostegno a favore di bambini con disturbi neuroevolutivi e dell’apprendimento.
Il dubbio della professionista nasceva dal fatto che i genitori di un bambino da lei seguito, sia a scuola per conto della cooperativa di cui è dipendente sia a casa nell’ambito della terapia domiciliare svolta in privato, avevano vinto il ricorso promosso contro la locale Agenzia per la tutela della salute (Ats) che, con provvedimento urgente del giudice, era stata obbligata al pagamento della riabilitazione domiciliare del bambino, in luogo dei genitori.
L’Ats aveva poi deciso di provvedere alla terapia indirettamente, stipulando un contratto con la cooperativa per cui lavora l’istante e, a seguito degli accordi contrattuali tra cooperativa e Ats, le fatture emesse dalla terapista per la riabilitazione domiciliare non vengono più intestate ai genitori del bambino, né direttamente all’Agenzia per la tutela della salute, ma alla cooperativa che fornisce il servizio.
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Essendo cambiato l’intestatario della fattura, la professionista chiedeva di sapere se tali condizioni le consentissero di continuare ad aderire al regime forfetario o se invece intervenisse la causa ostativa prevista dall’articolo 1, comma 57, lettera d)-bis della legge n. 190/2014 secondo la quale non può avvalersi del regime forfetario il contribuente la cui attività professionale sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi nei due periodi d’imposta precedenti.
La risposta delle Entrate
Le Entrate, sottolineando che questa disposizione ha lo specifico obiettivo di ostacolare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, ritiene che il veto non sia applicabile a situazioni di questo tipo, non essendo riscontrabile una modifica artificiosa da attività dipendente ad attività di lavoro autonomo. Nella vicenda, infatti, l’attività di lavoro autonomo svolta nei confronti di privati e a loro carico continua ad essere svolta sempre nei confronti di privati, ma a carico dell’ente pubblico tramite la cooperativa, datrice di lavoro dell’istante. La professionista può dunque continuare ad applicare il regime forfettario.