Il pagamento della quota di iscrizione a un Albo professionale non deve ricadere sul professionista, se quest’ultimo è al servizio della Pubblica Amministrazione. A metterlo nero su bianco è la sentenza n. 116/2019 emessa dal Tribunale di Pordenone, accogliendo il ricorso presentato da 214 infermieri.
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L’iscrizione all’Albo è un obbligo anche per i dipendenti pubblici, tuttavia se questi ultimi hanno un contratto di lavoro esclusivo con la Pubblica Amministrazione è proprio questa a dover versare le quote riferite agli Albi professionali. Facendo riferimento a una passata sentenza che riguardava gli avvocati al servizio della PA, i giudici hanno sottolineato come in presenza di un vincolo di esclusività l’iscrizione all’Albo sia:
funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente.
Le tasse relative all’Albo, quindi, fanno parte dei costi inerenti allo svolgimento delle attività per l’Ente e devono gravare proprio su questo se il professionista è tenuto a prestare la sua attività lavorativa alle dipendenze della PA, non potendo esercitare in altri ambiti.
La sentenza conclude sottolineando come questo principio si applica a tutte le categorie professionali:
ogni qualvolta venga esercitata da quest’ultima attività professionale in regime di esclusività, va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare al lavoratore i costi per l’esercizio dell’attività, fra cui quello dell’iscrizione all’Albo.