Forfettari e detrazioni per i figli a carico: chiarimenti

di Anna Fabi

6 Settembre 2019 14:20

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Forfettari: i chiarimenti delle Entrate circa la possibilità di deroga alla ripartizione del 50% delle detrazioni per figli a carico.

Con la risoluzione n. 69/E/2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito interessanti chiarimenti in merito al regime forfettario e alle detrazioni per i figli a carico spettanti in dichiarazione dei redditi, ricordando che è possibile metterli al 100% a carico del coniuge con maggior reddito. Ai fini della deroga alla ripartizione del 50%, contenuta nell’articolo 12 del Tuir, rilevano anche i compensi del coniuge che ha optato per il regime agevolato, al lordo dei contributi previdenziali, unitamente ad altri emolumenti eventualmente conseguiti.

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Forfettari e deroga alla ripartizione del 50%

Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate riguardava un lavoratore dipendente coniugato con una libera professionista in regime forfettario (articolo 1, commi 54-89, legge n. 190/2014). Il lavoratore chiedeva di poter fruire della detrazione per i figli a carico nella misura del 100%, a fronte del fatto che e i contribuenti forfettari possono dedurre solo i contributi previdenziali rimanendo esclusa al beneficio fiscale nel caso in cui la detrazione venisse ripartita nella misura del 50%.

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Nel rispondere, l’Agenzia ricorda che la deroga alla ripartizione del 50%, contenuta nell’articolo 12 del Tuir, è stata concepita dal legislatore per evitare la perdita del beneficio fiscale nel caso di incapienza dell’IRPEF di uno dei due genitori ma, non facendo la norma espressamente riferimento al caso di incapienza, l’accordo tra i due genitori è possibile anche se questa condizione non sussiste.

Quindi le Entrate hanno accordato al contribuente la possibilità di fruire del 100% delle detrazioni per figli a carico, a patto che il suo reddito complessivo risulti più elevato rispetto a quello della moglie, considerato al lordo dei contributi previdenziali, insieme agli altri redditi eventualmente conseguiti dalla stessa.

In sostanza, il reddito determinato secondo i criteri del regime forfetario rileva, unitamente al reddito complessivo, ai fini della  comparazione degli introiti più elevati, per stabilire quale genitore possa fruire della detrazione per figli a carico per l’intero importo.