Rispondendo ad una serie di interpelli, (nn. 114-127/2019), l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti in merito alle nuove cause ostative al regime forfetario introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018), che si aggiungono ai recenti chiarimenti forniti dal Fisco con Circolare n. 9/2019.
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Controllo diretto o indiretto Srl
Viene ad esempio chiarito che, per quanto concerne il controllo diretto o indiretto di S.r.l. che esercitano attività economiche riconducibili a quelle svolte dai soggetti interessati, perché si applichi la causa ostativa ex articolo 1, comma 57, lettera d), Legge n. 190/2014 è necessaria la compresenza:
- del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata;
- dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che la presenza di una partecipazione al 49% determina una forma di controllo. Nel caso in cui la causa ostativa venga riscontrata nel 2019, la fuoriuscita dal regime, come chiarito più volte, avverrà nel periodo di imposta successivo, ovvero il 2020.
Reddito da lavoro dipendente
In caso di duplice reddito, di lavoro autonomo di lavoro dipendente, le Entrate chiariscono:
Qualora fino allo scadere del periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, non potrà applicarsi la causa ostativa in esame, con conseguente applicazione del regime forfetario.Viceversa, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire durante il periodo di sorveglianza modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il mutamento sostanziale.
Praticantato
In caso di praticantato obbligatorio per la professione, l’Agenzia delle Entrate conferma la possibilità di accedere al regime forfettario:
La circolare 9/E del 10 aprile 2019 ha ricordato che l’ultimo inciso della citata lettera d-bis) del comma 57 è stato aggiunto dall’articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, escludendo espressamente dall’ambito di applicazione della stessa i soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio per l’esercizio di arti o professioni.