Il nuovo Codice dei contratti pubblici fissa parametri precisi per il calcolo dei compensi spettanti a ingegneri e architetti nell’ambito degli appalti, tuttavia non esistono minimi inderogabili ma le stazioni appaltanti possono decidere di discostarsi da questi ultimi in presenza di motivazioni ritenute legittime.
=> Professionisti e gare: compensi minimi a rischio
È il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2094 del 29 marzo 2019, ad affermare la derogabilità dei parametri minimi contenuti nelle tabelle ministeriali, necessarie per evitare che le stazioni appaltanti possano procedere a determinare i compensi professionali in via forfettaria.
Da questa misura, secondo il Consiglio di Stato, non può essere ricavato un divieto imperativo che impone di non discostarsi dalle tabelle, contenenti corrispettivi con minimi tariffari derogabili.
Una eventuale riduzione dei compensi, tuttavia, deve sempre essere motivata:
La disposizione è chiara nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare.