Il decreto Crescita (qui lo schema di decreto) prevede una serie di novità importanti, soprattutto per imprese e Partite IVA. Tra di esse, è previsto che i contribuenti in regime forfettario che impiegano personale dipendente e collaboratori debbano sottostare agli obblighi dei sostituti d’imposta.
Al di là delle misure più note – come la rottamazione delle imposte locali e i nuovi incentivi alle PMI, nel provvedimento è contenuta una misura che in un certo senso va a colmare un vuoto normativo, o meglio a correggere un’anomalia.
I contribuenti in regime a forfait non sono in genere obbligati ad operare ritenute fiscali, che di norma dipendenti e collaboratori vedono invece applicate in busta paga. Da gennaio 2019, però, la presenza di personale dipendente è compatibile con il regime fiscale agevolato: di conseguenza, per chi in questo primo trimestre ha emesso buste paga senza ritenute, se la norma del decreto sarà confermata, dovrà provvedere a ad applicare retroattivamente le ritenute.
La norma dovrebbe avere valore retroattivo, imponendo di trattenere le ritenute fiscali non prelevate per i rapporti di lavoro iniziati nel 2019, prima dell’entrata in vigore del decreto.
=> Decreto Crescita, contributi e sgravi per imprese e Made in Italy
Forfettari sostituti d’imposta
Coloro che sono alle dipendenze di forfettari si vedranno quindi trattenere quanto non è stato precedentemente trattenuto dai datori di lavoro, che assumeranno il ruolo di sostituti di imposta con gli obblighi di cui agli articoli 23 e 24 del dpr 600/1973. Questo, per effetto delle disposizioni introdotte dal decreto Crescita, a quanto sembra applicabili retroattivamente a decorrere dal 1° gennaio 2019.
=> Ritenute omesse: soglia reato a 10mila euro
I nuovi sostituti di imposta forfettari dovranno trattenere in tre rate di uguale importo l’ammontare complessivo delle ritenute fiscali sulle retribuzioni già corrisposte dal 1° gennaio 2019 alla data di pubblicazione del decreto stesso.
Le nuove trattenute dovranno essere applicate a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto e dovranno poi essere versate entro i primi 15 giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, ai sensi dell’articolo 8 del dpr 602/1973.