L’INPS, con la circolare 17/2019, mette nero su bianco le regole per l’accesso alla pensione di sportivi professionisti: atleti, allenatori, preparatori atletici, direttori tecnici della FIGC, federazione italiana ciclismo, golf, motociclismo, pugilato e pallacanestro. In particolare, l’istituto informa sui requisiti di accesso e sulle modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali erogate ai lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti.
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La circolare, nel dettaglio, distingue tra la prestazione pensionistica degli assicurati al Fondo alla data del 31.12.1995 e gli assicurati oltre tale data, i quali possono accedere alla pensione secondo quanto previsto dalla Legge Fornero.
- I primi hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata all’età di 54 anni (52 anni per le donne) unitamente a 20 anni di assicurazione e contribuzione, pari a 5200 contributi giornalieri, purché il requisito contributivo sia stato perfezionato utilizzando solo la contribuzione accreditata presso il Fondo con la qualifica di professionista sportivo.
- La seconda categoria può conseguire la pensione o con 64 anni unitamente a 20 anni di contribuzione e assicurazione e importo pensione non inferiore a 2,8 volte l’assegno sociale, o con 67 anni unitamente a 20 anni di contribuzione e assicurazione e importo pensione non inferiore a 1,5 volte l’assegno sociale, oppure con 71 anni unitamente a 5 anni di contribuzione e assicurazione o con 42 anni e 10 mesi di contribuzione e assicurazione a prescindere dall’età anagrafica (41 anni e 10 mesi le donne).
I professionisti sportivi, inoltre, possono applicare una riduzione di un anno ogni quattro anni di effettiva attività lavorativa svolta nella specifica qualifica entro un massimo di cinque anni.