L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni precise per la rappresentazione nelle fatture elettroniche dei contributi Enasarco di rappresentanti e agenti di commercio.
Rispondendo a uno dei quesiti inoltrati dai contribuenti, infatti, l’amministrazione fiscale ha chiarito una procedura specifica agli operatori che, da gennaio 2019, sono tenuti obbligatoriamente a emettere, conservare e ricevere le fatture in modalità elettronica secondo la nuova normativa.
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Il Contributo Enasarco (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio) non è un tipico contributo destinato a una “Cassa previdenziale”, tuttavia la gestione è simile a quella di una “ritenuta”.
Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, per poter esporre in fattura elettronica il contributo è possibile fare riferimento al blocco “AltriDatiGestionali” con il dettaglio riportato qui di seguito:
- 2.2.1.16.1 = CASSA-PREV;
- 2.2.1.16.2 ENASARCO (o eventuale altra cassa analoga) e il relativo codice TC07 presente nelle specifiche tecniche al provvedimento del 30.04.18;
- 2.2.1.16.3 importo del contributo;
- 2.2.1.16.4 il dato può non essere valorizzato.