All’incontro organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito ai controlli fiscali sulle fatture elettroniche, spiegando che non vi sarà alcuna disparità di trattamento tra i contribuenti che attuano la conservazione a norma tramite il servizio offerto dal Fisco e quelli che utilizzano i servizi a pagamento delle software house.
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Controlli incrociati
I controlli fiscali incrociati con le fatture elettroniche, di cui al Dm 4/08/2016, attuativo delle disposizioni contenute nel comma 5, dell’art. 1, d.lgs. 127/2015, saranno eseguiti anche in caso di eliminazione del file completo.
Per quanto riguarda i contribuenti che non aderiscono al servizio di fatturazione elettronica fornito dalle Entrate, infatti, dopo l’avvenuto recapito al destinatario, l’Agenzia procederà alla cancellazione dei dati contenuti nelle fatture digitali, memorizzando però i dati con rilevanza fiscale. Questa cancellazione del documento non impedirà quindi al Fisco di effettuare i dovuti controlli incrociati, destinati a favorire l’emersione di basi imponibili, di cui ai commi 1 e 2, dell’art. 1 del citato decreto ministeriale.
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Fatture 2018
Le Entrate hanno inoltre chiarito che nessuna sanzione potrà essere applicata nel caso in cui una fattura elettronica sia emessa con data 30 dicembre 2018 e sia stata trasmessa al Sistema di Interscambio il giorno 2 gennaio 2019. Infatti le fatture datate dicembre 2018:
- se inviate al cliente tramite email o Pec nei primi giorni del 2019 possono essere analogiche;
- se trasmesse allo SdI nei primi giorni del 2019 non sono sanzionabili.
E-fattura forfettari
Interessante il chiarimento fornito dalle Entrate circa i forfettari (esclusi dall’obbligo di e-fattura) che ricevano una fattura elettronica: potranno comportarsi come se l’avessero ricevuta in formato analogico, quindi stampandola e conservandola in formato cartaceo senza che scatti l’obbligo di conservazione digitale.