È tenuto a iscriversi alla Gestione Separata INPS e a versare i contributi previdenziali anche l’avvocato che esercita la professione in modo occasionale. Lo ha messo nero su bianco la Corte di Cassazione con una sentenza che fa riferimento alla normativa passata, secondo cui per iscriversi alla Cassa Forense era necessaria l’iscrizione all’Albo ma anche l’esercizio dell’attività in modo continuativo.
=> INPS: opportunità per avvocati
La sentenza, infatti, riguarda il ricorso di un avvocato che svolgendo la sua attività professionale in modo saltuario non era tenuto ad effettuare versamenti alla Cassa Forense, ritenendo erroneamente di non dover iscriversi alla Gestione Separata INPS e di non dover pagare i contributi previdenziali.
Con la sentenza 32167/ 2018, inoltre, la Cassazione sottolinea un principio importante che riguarda la copertura assicurativa obbligatoria: l’iscrizione alla gestione separata è rivolta a chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale ma anche occasionale di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione a un Albo o ad un elenco.
Tale obbligo viene meno solo se il reddito prodotto dall’attività professionale predetta è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento.