Solo lo Stato può istituire una nuova figura professionale. Lo sottolinea la Corte Costituzionale con la sentenza 228/2018 che impone limiti precisi agli enti locali, non legittimati a definire nuove professioni.
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La sentenza ribadisce l’incostituzionalità della Legge della Regione Puglia n. 60 del 20/12/2017, normativa che istituiva la figura professionale del “clown di corsia” in ambito sanitario segnalando anche i percorsi formativi da seguire, le modalità di svolgimento del tirocinio nonché istituendo un elenco ad hoc di professionisti a livello regionale.
Una legge che, tuttavia, è lesiva della competenza statale in materia di professioni e viola l’articolo 117 (terzo comma) della Costituzione. La Corte si è infatti espressa a sfavore della Regione Puglia, ribadendo le prerogative statali:
La potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle “professioni” deve rispettare il principio secondo cui l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale.
Ricordando la Legge Lorenzin, inoltre, la Corte ha ribadito che l’introduzione di nuove professioni sanitarie deve essere effettuata previo parere tecnico scientifico del Consiglio Superiore di Sanità, attraverso diversi accordi sanciti in Conferenza stato-regioni.