Novità rispetto al GDPR per i consulenti del lavoro, che si interrogavano da tempo sul loro ruolo rispetto alle tematiche di privacy. Il dubbio è diventato ancora più pressante da quando ai consulenti stanno arrivando richieste di firmare il contratto di responsabile esterno.
Responsabile del trattamento
Questo perché, in virtù dell’articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 in vigore dal 25 maggio 2018, se un soggetto è “responsabile del trattamento” deve obbligatoriamente sottoscrivere un contratto con il titolare del trattamento e rispettare tutta una serie di vincoli e requisiti previsti dal regolamento europeo.
Consulenti del lavoro, ruolo facoltativo
In questo ambito si è espresso il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro con la circolare n. 1150/2018, che ha dichiarato che i consulenti del lavoro non sono obbligatoriamente responsabili esterni del trattamento.
Per questo motivo le richieste di sottoscrizione di contratti appositi possono essere respinte.
Quello di responsabile del trattamento, secondo la circolare, può essere considerato un ruolo facoltativo che comporta un incarico specifico, un assoggettamento alle direttive del cliente-titolare e una separata remunerazione.
Contitolarità
La circolare inoltre prevede un ulteriore possibile percorso, ovvero quello della contitolarità tra datore di lavoro e consulente, che sarebbe eventualmente più fisiologica per il professionista. Tuttavia in tal caso bisogna stilare un accordo ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento, con le relative previsioni di compiti e responsabilità.