Pubblicate dall’Agenzia delle Entrate nuove regole e istruzioni in relazione al conferimento delle deleghe agli intermediari per l’utilizzo dei servizi legati alla fatturazione elettronica dei forfettari.
I soggetti a cui è possibile conferire la delega restano quelli individuati dall’articolo 3, comma 3, del DPR 322/1998, mentre cambiano i criteri di riscontro per i deleganti senza Partita IVA.
Forfetari: modalità di conferimento delega
Per il conferimento o la revoca delle deleghe comunicate dall’intermediario in modalità telematica, l’attivazione è subordinata alla verifica di alcuni elementi di riscontro, da oggi estesi a quelli desumibili dalla dichiarazione dei redditi.
Per gli operatori in regime di vantaggio o forfetario, bisogna comunicare l’importo del reddito lordo complessivo e l’importo corrispondente al reddito soggetto a imposta sostitutiva (indicati nel quadro LM), oltre all’importo del reddito complessivo.
Deleghe: per quali servizi online
Gli intermediari delegati possono utilizzare i seguenti servizi di fatturazione elettronica del portale Fatture e corrispettivi:
- Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici
- Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA
- Registrazione dell’indirizzo telematico
- Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche
- Accreditamento e censimento dispositivi
La durata massima della delega è biennale. Ogni servizio è delegabile fino a un massimo di 4 soggetti.
Tutti i dettagli nel provvedimento del 17 ottobre, che riporta le nuove specifiche tecniche per l’attivazione o la revoca delle deleghe.