È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 8.3.2018 n. 37 relativo ai nuovi parametri di liquidazione dei compensi per gli avvocati, testo che introduce numerose modifiche per quanto riguarda le tariffe della professione forense per il 2018. Tra le novità anche nuovi limiti alla discrezionalità del giudice nella liquidazione dei compensi, tanto che vengono introdotte soglie minime di riduzione rispetto al di sotto delle quali non è possibile scendere. Si tratta di limiti espressi in percentuale fissati anche in ambito penale: il giudice, infatti, può discrezionalmente diminuire i compensi in misura non superiore al 50 per cento.
Nel caso in cui l’avvocato assista più soggetti, inoltre, il compenso passa dal 20% al 30% per ogni soggetto che eccede il primo fino a un massimo di dieci, mentre sale dal 5% al 10% dagli undici in poi fino a raggiungere quota trenta. Una delle novità più importanti riguarda, inoltre, l’incremento dei compensi del 30% qualora gli atti depositati con modalità telematiche siano redatti usando la procedura digitale. L’Articolo 4, comma 1-bis, chiarisce infatti che:
Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all’interno dell’atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all’interno dell’atto.