Gli agenti di commercio hanno diritto a percepire l’indennità e il risarcimento di eventuali danni anche qualora la cessazione del contratto avvenga durante il periodo di prova.
Lo specifica la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 19 aprile 2018 relativa alla causa C 645/16, analizzando la vicenda relativa a un contratto stipulato tra due società per la vendita di unità immobiliari che prevedeva un periodo di prova di un anno, durante il quale ciascuna delle due parti aveva diritto di procedere alla risoluzione con preavviso. La risoluzione del contratto è di fatto arrivata in seguito al mancato conseguimento dell’obiettivo prefissato.
Una direttiva dell’Unione Europea afferma che l’agente commerciale ha diritto a un’indennità o al risarcimento del danno in seguito della cessazione del contratto, tuttavia questa normativa non menziona il periodo di prova. Secondo la Corte, interpellata in merito all’applicazione della regolamentazione, il periodo di prova non viene citato ma neanche vietato, chiarendo anche come la disciplina dell’indennità e del risarcimento del danno sia volta non a sanzionare la risoluzione del contratto ma:
ad indennizzare l’agente commerciale per le prestazioni compiute di cui il preponente continui a beneficiare anche successivamente alla cessazione dei rapporti contrattuali ovvero per gli oneri e le spese sostenuti ai fini delle prestazioni medesime.
Di conseguenza, all’agente non possono essere negati l’indennità o il risarcimento anche se la cessazione del contratto di agenzia commerciale ha avuto luogo durante il periodo di prova, fermo restando che per ottenere entrambe le spettanze si verifichino determinate condizioni.