Per i commercialisti abilitati e iscritti all’Albo rappresenta un reato esercitare la professione durante un periodo di sospensione temporanea, sanzione decisa in seguito a un provvedimento disciplinare. A chiarire questo limite è il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) attraverso il Pronto Ordini n. 24/2018 del 12 marzo 2018: i professionisti sorpresi a esercitare l’attività anche se sospesi per un periodo di tempo limitato commettono un reato di esercizio abusivo della professione.
Il CNDCEC fa riferimento all’articolo 348 del Codice Penale che sottolinea come chiunque eserciti in modo abusivo una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato venga punito con la reclusione fino a sei mesi e con una multa di importo variabile.
Il Pronto Ordini cita anche a una sentenza della Corte di Cassazione che riguarda proprio l’esercizio abusivo della professione nel corso di un periodo di sospensione di un professionista regolarmente abilitato e iscritto all’Albo, ritenuto reo di non aver rispettato l’articolo 248. Viene anche riportata una seconda sentenza inerente la condanna di un avvocato che, durante la sospensione, aveva intrattenuto colloqui con i suoi assistiti detenuti.
Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 348 in vigore il 15 febbraio 2018, chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. Alla condanna fa seguito sia la pubblicazione della sentenza sia la confisca dei beni fruiti per commettere il reato stesso, nonché la trasmissione della sentenza all’Ordine e all’Albo competente che potrà interdire il professionista da uno a tre anni dalla sua attività.