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IRAP e autonoma organizzazione: nuovi limiti

di Teresa Barone

11 Aprile 2018 09:30

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In quali casi il professionista non deve versare l’IRAP anche se percepisce redditi elevati: la Cassazione chiarisce.

Non è tenuto a versare l’IRAP il commercialista che ha conseguito redditi cospicui anche in appoggio a strutture diverse dalla propria, purché queste non integrino l’autonoma organizzazione. A chiarire questo principio è la Corte di Cassazione con l’Ordinanza 7602 del 28 marzo 2018, sottolineando come per stabilire la presenza di autonoma organizzazione non abbia rilievo la consistenza del reddito prodotto, almeno per quanto concerne la normativa relativa al versamento dell’IRAP.

Facendo riferimento alla normativa generale, l’IRAP non è dovuta quando le attività di lavoro autonomo non sono autonomamente organizzate, vale a dire quando il contribuente non è il responsabile dell’organizzazione e quando non si avvale di beni strumentali che eccedono il minimo indispensabile per svolgere l’attività e ricorre al lavoro altrui in misura occasionale.

Sulla base di questo principio, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di un professionista contro una precedente decisione della CTR che negava il rimborso dell’Imposta in assenza di prove in grado di dimostrare l’assenza di autonoma organizzazione.

Come hanno ribadito i giudici, infatti, il commercialista ha successivamente dimostrato sia l’inserimento in una struttura riferibile ad altrui responsabilità ed interesse sia l’impiego minimo di beni strumentali senza avvalersi minimamente di lavoro altrui, nonché l’inesistenza di un secondo studio contestata inizialmente: tutti fattori che rendono inadeguata l’ipotesi dell’esistenza di una autonoma organizzazione che presupporrebbe l’obbligo del versamento dell’IRAP.

Per la Cassazione, infine, non risulta rilevante anche il riferimento alla “consistenza” del reddito da lavoro autonomo.