L’avvocato che non è in grado di presentarsi all’udienza a causa di un legittimo impedimento è tenuto a inviare una richiesta ufficiale di rinvio, ritenuta valida anche se inviata via fax. La Corte di Cassazione si è espressa in merito alla validità di questo sistema di trasmissione, sottolineandone tuttavia alcuni limiti: con la sentenza n. 10793/2018, depositata il 12 marzo, infatti, i Giudici hanno ribadito come le istanze di rinvio inoltrate via fax debbano essere inviate al numero della Cancelleria del giudice procedente.
Solo seguendo questa procedura ne viene garantita la validità, mentre non sono considerate altrettanto legittime le richieste recapitate ad altri indirizzi generici del centralino dell’ufficio giudiziario.
… l’inoltro a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore è ammissibile e determina la nullità della sentenza successivamente pronunciata ove il giudice abbia omesso di pronunciarsi sull’istanza, purché la comunicazione sia tempestiva e la trasmissione sia fatta ad un numero di fax della cancelleria del giudice procedente, e non invece ad un qualsiasi numero di fax dell’ufficio giudiziario.
La Cassazione si è anche pronunciata in merito agli eventuali accertamenti relativi all’invio e alla ricezione della richiesta spettanti al professionista:
… l’invio a mezzo telefax della richiesta di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato o del difensore non comporta l’onere per la parte di accertarsi del regolare arrivo del fax e del suo tempestivo inoltro al giudice procedente, essendo, al fine, sufficiente dimostrare che il giudice sia stato messo nella condizione di conoscere tempestivamente dell’esistenza dell’istanza.