Il Garante per la Privacy si è recentemente espresso riguardo l’invio di email promozionali alle caselle di Posta Elettronica Certificata dei liberi professionisti, giudicando questa azione come illecita e sanzionabile.
Sebbene le PEC dei professionisti possano essere reperite attraverso il registro Ini-PEC, l’Indice nazionale dei domicili digitali, il sito del Registro Imprese e gli elenchi pubblicati da alcuni ordini provinciali, l’utilizzo è ammesso solo da parte delle Pubbliche Amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi mentre è vietato ai soggetti privati.
La decisione del Garante riguarda quindi non solo l’illecito trattamento degli indirizzi PEC dei professionisti ma anche il reperimento non autorizzato: in un caso specifico, inoltre, l’invio di email promozionali è stato effettuato anche in seguito all’opposizione al trattamento dei dati personali, in esercizio dei diritti previsti dal Codice della Privacy.
La newsletter N. 438 del 28 febbraio 2018 specifica inoltre che l’invio di email che non hanno carattere istituzionale non è esente dalla richiesta di consenso preventivo:
Le e-mail infatti, come ha chiarito il Garante, avevano carattere promozionale, in quanto favorivano le attività dell’associazione connesse alla figura di “consulente reputazionale” e dunque dovevano essere inviate nel rispetto delle regole previste dal Codice Privacy e dalle Linee guida del Garante in materia di attività promozionale e contrasto allo spam.
Il Garante ha quindi vietato alla società “mittente” un ulteriore trattamento illecito dei dati dei professionisti, imponendone la cancellazione e riservandosi di valutare eventuali sanzioni.