L’arbitro bancario come alternativa stragiudiziale

di Luca Gianella

22 Ottobre 2010 08:00

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Il nuovo organismo, promosso dalla Banca d'Italia, è destinato a snellire le controversie tra banche e clienti

Attivo dal 15 Ottobre del 2009, l’Arbitro Bancario Finanziario, organismo indipendente fortemente voluto dalla Banca d’Italia e previsto nel Testo Unico Bancario, si avvia a diventare una validissima alternativa stragiudiziale alle migliaia di controversie che ogni giorno vedono opposte le banche ai propri clienti.

Condizioni sui conti corrente, spread sui mutui, anomalie su carte bancomat e carte di credito, sono solo alcuni esempi, questi, dei continui “misunderstanding” più o meno voluti dalle due controparti, incomprensioni che spesso portano al ricorso ad un giudice. Senz’altro l’arbitro costituisce una via più rapida e meno costosa di quelle fino ad oggi adottate e rappresenta un organismo sempre più conosciuto ed utilizzato.

L’organo è costituito da cinque membri, presidente, due componenti scelti da Bankitalia, uno designato dalle associazioni degli intermediari e uno dalle associazioni dei consumatori. Ad un costo molto contenuto, circa 20 euro per presentare ricorso, rimborsate dalla banca se quest’ultimo è accolto, l’Arbitro Finanziario rappresenta quasi la democratizzazione delle divergenze tra banche, intermediari ed utenti.

Ma quali sono gli ambiti di intervento? Si tratta di un potere non proprio a 360 gradi, dove ad una libertà di giudizio sulla maggior parte delle operazioni bancarie si contrappone una impossibilità di intervento sui servizi di investimento.

Presentare un ricorso è un’operazione molto semplice, il cliente avvia dapprima il reclamo nella propria Banca o presso l’intermediario di riferimento, questi ultimi hanno 30 giorni per fornire una risposta che sia soddisfacente, dopodichè, in caso di risposta mancante o poco esaustiva, il cliente può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario territorialmente competente.

È opportuno ricordare, inoltre, che la decisione dell’organismo ha carattere vincolante per la banca ma non certo per la controparte cliente che ha tutta la facoltà di adire le vie giudiziarie. E i criteri di ammissibilità del ricorso? Conditio sine qua non è che le controversie presentate al ricorso debbano riguardare operazioni successive al 1 Gennaio 2007, al di sotto dei 100.000 euro se il cliente richieda un risarcimento in danaro, mentre qualora si vogliano accertare obblighi, diritti e facoltà non vi sono vincoli o soglie predefinite.