Sono molti i professionisti che ricorrono al leasing come formula per ottimizzare i costi e migliorare la gestione dei veicoli propri e della flotta aziendale. Sono molti i vantaggi di cui si può giovare in in questo modo, tra cui anche quello di non doversi preoccupare del pagamento del il bollo auto. L’incombenza ricade infatti sulla società proprietaria del veicolo e non sull’utilizzatore.
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A chiarirlo una volta per tutte ci ha pensato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 3928/11.
Il caso: la società di leasing ha fatto ricorso dopo che l’utilizzato, la Regione Lombardia, aveva invocato la legge 53/1983. Questa afferma che l’obbligo del pagamento del bollo auto spetta al soggetto iscritto al PRA.
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La controparte si appellava invece all’art.37 della legge 53/1983, ritenendo che lo “spossessamento del veicolo” comporterebbe l’esonero dal versamento del bollo auto in favore del proprietario.
Con la sentenza si chiarisce definitivamente che tale articolo vale solo per cause indipendenti dalla volontà del proprietario mentre, hanno spiegato i Giudici, nel caso del leasing la società fornisce il proprio consenso al trasferimento del veicolo, dandone disponibilità all’utilizzatore.
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Riassumendo: il bollo deve essere pagato dalla società di leasing, a meno che il veicolo in questione non venga riscattato dall’utilizzatore. In questo caso è bene sottolineare che la responsabilità del pagamento del bollo non è retroattiva.