La nuova imposta municipale unica (meglio nota come IMU, la nuova patrimoniale che ha mandato in soffitta la vecchia ICI, incorporando altesì una quota IRPEF) va applicata anche agli immobili detenuti dai cittadini italiani all’estero: un obbligo che ha costretto il legislatore nazionale a indurre una modifica al quadro RW della dichiarazione dei redditi, creando l’apposita collocazione per sistemare correttamente le attività (potenzialmente o meno) produttive di reddito al di fuori dei confini tricolori.
Più nel dettaglio, coloro che detengono attività immobiliari su territori esteri, devono assoggettare il valore di acquisto di tale attività all’aliquota dello 0,76%. L’imposta si applica sia sugli immobili detenuti all’estero a titolo di proprietà che sugli immobili detenuti in virtù di altro diritto reale. In caso di detenzione per quota di anno, anche l’imposta andrà applicata per frazioni. Il valore da considerare come base imponibile sarà, nella fattispecie, il costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.
Nell’ipotesi (peraltro, non certo rara) che nel Paese di detenzione del bene sia già presente una analoga tassazione sullo stesso immobile, la normativa italiana prevede un meccanismo utile a evitare la doppia tassazione, consentendo al soggetto contribuente di poter dedurre, fino a concorrenza l’ammontare relativo, un credito d’imposta pari all’imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile. Si noti, tuttavia, che la legge parla di imposta “analoga”: pertanto, è necessario che nello Stato estero il Fisco locale applichi un’imposta patrimoniale simile alla nostra IMU (mentre non rileva, a questi fini, la presenza di un imposta sui redditi da locazione).
Per quanto concerne, più nel dettaglio, gli adempimenti pratici, si suole distinguere tra gli immobili detenuti da privati e non produttivi di reddito, per i quali non è previsto alcun adempimento al di là della compilazione del quadro RW, e quelli produttivi di introiti (poiché ad esempio in grado di generare locazioni). Per questi, si procederà alla dichiarazione in Italia del reddito percepito, con credito di imposta in caso di tassazione avvenuta all’estero, o con deduzione forfettaria del 15% nell’inversa ipotesi.