La Corte Europea di Giustizia ha emesso una sentenza per la causa legale che vedeva contrapposti Oracle e UsedSoft, tramite la quale ha stabilito che rivendere un software usato è, sotto certi termini, del tutto legale: anche quando scaricato da Internet, lo stesso può essere dunque rivenduto senza che si cada in un reato, a patto che si rispetti il numero di utenti massimo stabilito dalla licenza stessa.
Per la Corte di Giustizia Europea non v’è alcuna differenza tra un software comprato e scaricato online e uno invece acquistato su supporti fisici come CD e DVD. Qualora la sentenza appena emessa dovesse fare storia, non è da escludere la possibilità che i rivenditori europei di software saranno un giorno obbligati a distribuire licenze rivendibili.
La causa è nata quando Oracle ha trascinato nei tribunali l’azienda tedesca UsedSoft per aver venduto software già usato ai propri clienti. Inizialmente, il caso è giunto nel tribunale della Corte federale tedesca, che ha a sua volta chiesto il partere della CGUE. È di conseguenza stato stabilito il verdetto: l’art. 4 paragrafo 2 della direttiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio spiega infatti che “i diritti esclusivi del titolare, comprendono il diritto di effettuare o autorizzare la prima vendita della copia di un programma nella Communita? da parte del titolare del diritto”.
UsedSoft non ha dunque compiuto alcun reato rivendendo licenze di sistemi operativi Oracle di seconda mano, e il concetto è abbastanza chiaro: “Il diritto di distribuzione della copia di un programma per elaboratore è esaurito qualora il titolare del diritto d’autore che abbia autorizzato, foss’anche a titolo gratuito, il download della copia su un supporto informatico via Internet abbia parimenti conferito, a fronte del pagamento di un prezzo diretto a consentirgli l’ottenimento di una remunerazione corrispondente al valore economico della copia dell’opera di cui è proprietario, il diritto di utilizzare la copia stessa, senza limitazioni di durata.”
L’unico limite riguarda dunque le licenze multiple: l’acquirente originale di un software può rivenderlo al numero massimo di utenti previsti dalla licenza medesima, e ha inoltre l’obbligo di cancellare la propria copia o di renderla inutilizzabile. In caso contrario, andrebbe a incorrere nel reato di copia abusiva.