Le somme erogate dal manager al coniuge costituiscono reddito imponibile: lo sancisce la sentenza n. 23293 del 17 dicembre 2012 stabilita dalla Corte di Cassazione, che specifica come questa regola valga nel caso in cui il denaro erogato sia incoerente con il reddito dichiarato.
La sentenza arriva in seguito al ricorso presentato da un manager che aveva prestato alla moglie una ingente somma di denaro, utilizzata dalla donna per acquistare un immobile e successivamente resa grazie all’accensione di un mutuo.
Una situazione che, tuttavia, ha portato ad accertamenti tributari (con il recapito di alcuni avvisi di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate) perché le somme erogate alla moglie dal manager erano di fatto superiori al reddito dichiarato. Il ricorso dell’uomo è stato tuttavia respinto in primo e secondo grado, e reso definitivo con la sentenza della Corte Suprema, e questo perché il contribuente che non era stato in grado di provare con piena certezza la provenienza del denaro prestato.
=> Scopri cosa dice la Cassazione sulle ferie non godute
Secondo il manager, infatti, spettava all’Amministrazione Finanziaria provare la provenienza della liquidità, azione che – stando a quanto dichiarato dalla Cassazione – spetta invece allo stesso contribuente. Una sentenza che illustra anche cosa avviene nel caso in cui un’impresa versi del denaro sul conto di un professionista, considerato come reddito imponibile a meno che il destinatario non riesca a documentare che il trasferimento dei liquidi abbia una natura differente, come ad esempio il reso di un prestito.