Quando un dirigente scolastico va in ferie e si prende un periodo di vacanza dal lavoro, qual è la retribuzione che il sostituto andrà a prendere per quel lasso di tempo? Un comunicato della FLC CGIL del 28/06/2012 fornisce tutti i dettagli a tal riguardo.
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Nelle scuole italiane, i dirigenti scolastici non possono farsi sostituire dai docenti vicari. Su tale tema è intervenuto il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana con la nota n.6854 del 26 giugno 2012 che, nello specifico:
- richiama la nota 9353 del 22 dicembre 2011 sul Programma Annuale 2012 la quale ribadisce che “in virtù di quanto espressamente previsto all’art.52, comma 2, lett. b) del D.L.vo 165/2001, nel periodo di assenza per ferie del dirigente scolastico non è consentito conferire incarico di sostituzione del dirigente medesimo da parte del docente collaboratore vicario”;
- invita i dirigenti a “evitare l’assunzione di indebiti oneri finanziari a carico dell’Amministrazione Scolastica”.
Il contratto prevede infatti una specifica retribuzione solo per coloro i quali vanno a sostituire il dirigente scolastico in ferie, per un periodo di tempo superiore ai 15 giorni o che svolgono il ruolo di collaborazione in scuole affidat a reggenza.
Le indennità di funzioni superiori previste dall’art.146 del vigente CCNL scuola non sono finanziate e l’eventuale assegnazione di incarico è sanzionata con la nullità e la “correlata responsabilità del dirigente che l’ha ordinata” produce un cortocircuito. Quando in dirigente scolastico va in ferie non può assumere impegni non finanziati, deve garantire la continuità del servizio che gestisce e non deve conferire incarichi di sostituzione.
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