Congedo di paternità: l?Inps detta le regole

di Teresa Barone

22 Marzo 2013 11:00

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Una circolare dell?Inps illustra nel dettaglio come richiedere il congedo di paternità, obbligatorio e facoltativo, introdotto dalla Riforma Fornero.

Con la legge sulla Riforma del lavoro n. 92 del 2012 diventa operativo il diritto del padre lavoratore dipendente di usufruire sia di un congedo obbligatorio sia di un congedo facoltativo: è l’Inps a definire, con la circolare n. 40 del 14 marzo 2013, i criteri di accesso e le regole per stabilire la retribuzione nei periodi di assenza dal lavoro.

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Le informazioni diffusa dall’Inps chiariscono infatti alcuni aspetti fondamentali della nuova normativa, soprattutto per quanto concerne le differenze tra il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo, entrambi finalizzati a favorire una «cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia e per favorire la conciliazione i tempi di vita e di lavoro». Nella circolare si legge infatti che:

«Il congedo obbligatorio ed il congedo facoltativo sono fruibili dal padre, lavoratore dipendente, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio. Pertanto tale termine resta fissato anche nel caso di parto prematuro, ipotesi nella quale la madre potrebbe invece far slittare il termine di inizio del congedo obbligatorio – La disciplina si applica agli eventi parto, adozioni e affidamenti avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 – La normativa non è direttamente applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sino all’approvazione di apposita normativa – Analogamente a quanto disposto per il congedo di maternità obbligatorio, la durata del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.»

Il congedo di paternità obbligatorio (concesso per un giorno) è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino e, quindi, durante o successivamente al periodo di congedo di maternità della madre lavoratrice. Si tratta di un diritto concesso al padre lavoratore in aggiunta alle agevolazioni che spettano alla madre.

Questa è, infatti, la principale differenza tra le due tipologie di congedo concesse ai padri, infatti il congedo facoltativo può essere richiesto (per due giorni) solo se la madre decide di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità. Anche in questo caso, inoltre, il padre può richiedere il congedo entro il quinto mese dalla data di nascita del figlio.

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Per quanto concerne le retribuzioni, al padre lavoratore dipendente nei giorni di congedo obbligatorio e facoltativo spettano un’indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% dello stipendio. Per ottenere il congedo, il padre deve fare richiesta al datore di lavoro comunicando le date di astensione al lavoro almeno quindici giorni prima, allegando la dichiarazione della madre relativa alla rinuncia dei giorni solo in caso di congedo facoltativo. Sarà poi il datore stesso a comunicare all’Inps le giornate di congedo fruite.