Assenza prolungata dal lavoro: niente stipendio

di Teresa Barone

2 Maggio 2013 08:00

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L?assenza volontaria e prolungata dal lavoro determina non solo il licenziamento ma anche la perdita di stipendio e TFR.

Al dipendente che si assenta dal lavoro in modo prolungato non spetta la retribuzione e tantomeno il TFR maturato nel corso dei giorni di assenza fino alla data della lettera di licenziamento, che in ogni caso è da considerarsi legittimo.

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Lo stabilisce la Corte di Cassazione, che con la sentenza 2760/13 depositata il 6 febbraio sancisce l’obbligo per il datore di lavoro di erogare lo stipendio solo se la prestazione lavorativa è stata realmente eseguita da parte del dipendente.

«In base alla regola generale di effettività e corrispettività delle prestazioni, la retribuzione è dovuta solo se la prestazione di lavoro viene effettivamente eseguita.»

La sentenza è stata emessa per definire la situazione retributiva di un dipendente che, non avendo fatto ritrono in ufficio al termine del periodo di ferie a causa di un cambio di mansioni, è stato licenziato dall’azienda e non potrà percepire retribuzioni e premio di produzione perché ha sospeso in modo volontario la prestazione lavorativa.

Una decisione che chiarisce alcuni concetti fondamentali in materia di prestazioni corrispettive, sottolineando come solo in presenza di una prestazione di lavoro effettivamente svolta possono essere maturati bonus, trattamento di fine rapporto e anche lo stesso stipendio mensile.

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Più precisamente, il dipendente protagonista della vicenda è stato invitato in modo ufficiale a ripresentarsi in ufficio dal proprio datore di lavoro a pochi giorni di distanza dalla fine del periodo di ferie, pertanto le prestazioni eseguite devono essere prese in considerazione fino al giorno stabilito per il rientro.