Depressione per inattività: lavoratore risarcito

di Teresa Barone

9 Luglio 2013 08:00

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La Cassazione ha riconosciuto sia il danno biologico sia morale ed esistenziale al lavoratore depresso per inattività.

Il lavoratore privato di ogni mansione e reso completamente inattivo, tanto da cadere in depressione, ha diritto al risarcimento non solo per danno biologico ma anche per danni morali ed esistenziali.

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Lo sostiene la Corte di Cassazione con la sentenza n. 16413 del 28 giugno 2013, riconoscendo che il demansionamento pregiudica l’identità culturale e professionale del lavoratore:

«Non si riscontra alcuna duplicazione laddove le voci risarcitrorie hanno distintamente riguardato (…) il danno biologico (inteso come mera lesione della integrità psicofisica), il danno morale (inteso come sofferenza interiore temporanea causata dalla commissione di un fatto illecito), il danno esistenziale (inteso come umiliazione delle capacità ed attitudini lavorative con pregiudizio all’immagine del dipendente sul luogo di lavoro).»

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La sentenza parla chiaro e sottolinea come il danno non patrimoniale riguardi diversi aspetti dalla lesione dell’integrità psicofisica fino alla sofferenza interiore, compreso il danno arrecato all’immagine stessa del dipendente.

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La Suprema Corte ha quindi ritenuto non idonee le motivazioni presentate dall’azienda, secondo la quale l’inattività non era dovuta a una scelta della società ma era stata causata da motivazioni tecnico produttive volte a tutelare alcuni profili professionali.