Licenziamento: il pc del dipendente è inviolabile

di Teresa Barone

26 Agosto 2013 10:00

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Vietato perquisire il pc del dipendente e trattare i suoi dati sensibili per dimostrare un comportamento illecito: nuova sentenza della Cassazione.

Come comportarsi se un dipendente abusa della connessione Internet in orario lavorativo? Se l’intento del datore di lavoro è quello di licenziare il lavoratore è necessario prestare attenzione al modo in cui si decide di dimostrare la condotta illecita, che non può essere provata accedendo ai dati sensibili contenuti nel pc.

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La Corte di Cassazione, con la sentenza 18443 del 2013, afferma infatti che non è lecito tracciare i dati sensibili del dipendente tutelati dalle regole basilari sulla Privacy e contenuti all’interno del terminale usato per lavoro: il computer del dipendente non può essere letteralmente “perquisito” neanche per dimostrare una violazione della normativa aziendale e ottenere la rescissione del contratto di lavoro.

La sentenza è stata emessa respingendo il ricorso di un’azienda pronta a licenziare un addetto all’accettazione reo di aver visitato, in orario di ufficio, una serie di siti Web inerenti tre ambiti considerati particolarmente delicati (orientamento religioso, sessuale e politico).

Secondo la Suprema Corte l’azienda ha violato il Codice della Privacy vigente perché il dipendente non era stato avvisato dei possibili controlli al terminale: a essere contestato non è il licenziamento in se ma il modo attraverso il quale è stato portato alla luce un comportamento poco professionale.

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L’azienda avrebbe infatti dovuto contestare il comportamento illecito del dipendente in altro modo, anche semplicemente dimostrando che la navigazione in Rete non era prevista dal contratto di lavoro, e tantomeno necessaria per lo svolgimento delle mansioni affidate al lavoratore stesso.