Un recente messaggio diffuso dall’Inps chiarisce alcune normative inerenti la possibilità di richiedere il riscatto della laurea rendendolo cumulabile con il riscatto relativo al congedo parentale: al fine di uniformare le procedure amministrative, infatti, l’istituto precisa l’esistenza di limiti univoci attraverso una nota pubblicata lo scorso 11 febbraio.
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L’Inps precisa l’incumulabilità del riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro con il riscatto inerente gli anni del corso legale di laurea: più precisamente, l’incumulabilità è valida a prescindere dalla collocazione temporale di entrambi i periodi, sia precedenti sia successivi al 1 gennaio 1994 come precedentemente annunciato.
Secondo quanto annunciato, le richieste di riscatto del corso di laurea e del lasso temporale relativo al congedo parentale (collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro) devono essere gestite seguendo le nuove indicazioni. Questo è parte del contenuto del messaggio diffuso dall’Inps:
«Per i soggetti iscritti al fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo al congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di cinque anni, con le modalità di cui all’art.13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, a condizione che i richiedenti possano far valere, all’atto della domanda, complessivamente almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa.»