L’articolo 2120 del codice civile disciplina il trattamento di fine rapporto di lavoro: in qualunque caso di cessazione di rapporto di lavoro subordinato, il lavoratore ha diritto a un indennizzo (TFR): un risparmio forzoso che il datore di lavoro opera mensilmente per conto del lavoratore.
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Dalla Sentenza n. 1032 del 21 gennaio 2015 sono emerse delle novità, la Corte di Cassazione ha confermato che non rientrano nella base di calcolo del Tfr per i dirigenti di aziende industriali:
- gli accantonamenti relativi alla previdenza complementare;
- i fringe benefit auto;
- il bonus vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi.
L’accontanamento viene calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso diviso per 13,5. Annualmente, la somma accantonata subirà una rivalutazione dell’1,5% su un valore pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre del precedente anno.