Voluntary Disclusure: la nuova norma

di Francesca Vinciarelli

12 Febbraio 2015 15:00

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Pubblicata la legge n. 186/2014 dedicata al Voluntary Disclusure, tutte le novità per combattere l'evasione fiscale.

La Gazzetta Ufficiale n. 292/2014 ha pubblicato la legge n. 186/2014 , dedicata al Voluntary Disclusure, uno strumento per combattere l’evasione fiscale ed incentivare l’emersione di capitali non dichiarati.

La Voluntary Disclosure è una collaborazione volontaria, allo scopo di regolarizzare la propria posizione qualora non si siano dichiarate attività finanziarie o capitali detenuti fuori dall’Italia, al fine di sanare la propria posizione, avendo uno sconto sulle sanzioni, mentre imposte evase e interessi vanno pagati in maniera integrale. Possono essere sanate con tale procedura sono le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. 

=> Nuovi strumenti di lotta all’evasione fiscale

Ma analizziamo tutto quello che ce da sapere per usufruire della Voluntary Disclosure.

L’Adesione può essere presentata entro il 30 settembre 2015, con il modello recentemente predisposto dall’Agenzia delle Entrate attraverso il quale identificare le attività illecite e le somme occultate, la loro provenienza, le tasse evase (IRPEF, addizionali, IRAP, IVA), i dati fiscali del contribuente, l’indicazione del professionista intermediario.

La voluntary disclosure è una sorta di condono penale, per chi aderisce al voluntary disclosure si mette al riparo dalle pene generalmente previste per i delitti di natura dichiarativa e per le condotte di riciclaggio e di autoriciclaggio, potendo inoltre contare su una riduzione delle sanzioni amministrative tributarie, riferite sia alle violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale sia a quelle sostanziali in materia di imposte dirette e indirette. In sostanza gli interessi, così come le imposte, si pagano in misura piena ma sulle sanzioni c’è uno sconto.

Tra le novità della norma troviamo in primis il monitoraggio fiscale: in caso di violazioni alle norme sul monitoraggio fiscale, dovranno essere sanate anche eventuali violazioni sostanziali ai fini delle imposte sui redditi, imposte sostitutive, IRAP e IVA e quelle relative agli obblighi di dichiarazione dei sostituti d’imposta, non connesse con le attività costituite o detenute all’estero. In questi casi, la sanzione verrà determinata nella misura pari alla metà del minimo edittale se:

  • riguardano capitali in Italia, Paesi UE o spazio economico europeo;
  • l’autore delle violazioni fornisce alle autorità finanziarie italiane tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria.
  • Negli altri casi la sanzione verrà determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

E stato ampliato l’ambito soggettivo e oggettivo della collaborazione volontaria, di cui possono ora avvalersi anche i contribuenti diversi da quelli destinatari degli obblighi di monitoraggio fiscale e i contribuenti che non abbiano compiuto alcuna violazione in tal senso. Le violazioni che potranno essere sanate sono quelle degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle sostitutive, dell’IRAP e dell’IVA e della dichiarazione dei sostituti d’imposta, commesse fino al 30 settembre 2014. Alla voluntary disclosure nazionale si applicheranno le stesse disposizioni previste per la procedura di emersione dei capitali esteri.

Il pagamento delle somme dovute può avvenire in un’unica soluzione o in tre rate mensili di uguale importo. In caso di omesso versamento anche di una sola rata l’Agenzia delle Entrate procederà con il recupero delle sanzioni piene.

Ed infine non è possibile aderire alla collaborazione volontaria se sono già in corso accertamenti o controlli fiscali sulle somme occultate.