Per concedere ai dipendenti l’utilizzo delle loro auto personale per finalità lavorative è necessario stipulare una apposita assicurazione, come imposto dal D.P.R. n. 43/1990. In caso di eventi dannosi, infatti, solo una copertura assicurativa stipulata ad hoc garantisce il risarcimento dei danni. A tal proposito l’INAIL chiarisce alcuni punti fondamentali in merito nella Circolare 54/2015 rubricata “Risarcimento dei danni all’autovettura di proprietà del personale autorizzato all’uso del proprio mezzo di trasporto“.
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Risarcimento auto personale sul lavoro
- Gli eventuali danni occorsi alla vettura di proprietà del dipendente (autorizzato dalla sua amministrazione) possono essere coperti dall’assicurazione solo relativamente al tempo “necessario all’espletamento del servizio stesso”, purché esista un “nesso di causalità” tra il servizio svolto e l’imprevisto.
- L’auto, inoltre, deve essere di proprietà del dipendente o del coniuge (in regime di comunione dei beni), con il quale vi sia un contratto di comodato d’uso. La vettura può anche essere di proprietà di un altro soggetto con grado di parentela non superiore al primo.
- I veicoli, infine, possono essere in comproprietà con il coniuge (in regime di separazione dei beni) o con altri membri del nucleo familiare.