Ancora una sentenza in tema di superminimo, l’aumento retributivo che rappresenta un incremento rispetto ai minimi contrattuali.
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La Corte di Cassazione (sentenza 24643/2015) ha infatti stabilito che il superminimo è sempre soggetto all’assorbimento anche a distanza di tempo, intervallo di giorni, mesi o anni durante i quali non è avvenuta la riassorbibilità dell’importo.
L’assorbibilità, quindi, è da escludere solo nel caso in cui siano presenti accordi collettivi che contengano disposizioni differenti o se il lavoratore ne dimostra la natura di “compenso speciale“, come si legge nella sentenza:
«Il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari, che sia stato individualmente pattuito, e’ normalmente soggetto al principio generale dell’assorbimento nei miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo, alla cui dimostrazione, alla stregua dei principi generali sull’onere della prova, e’ tenuto lo stesso lavoratore.»
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