I congedi

di Francesca Vinciarelli

1 Giugno 2016 08:00

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Le regole per i congedi di maternità e paternità, ecco come funziona.

Il lavoro ed i figli molto spesso si uniscono nella stessa strada, per questo esistono dei congedi sia per la madre che per il padre, congedi che riguardano sia la nascita che eventuali problemi futuri.

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Il congedo parentale consiste in un periodo di assenza dal lavoro per assistere il bambino.  Può essere utilizzato sia dalla madre che dal padre nel seguente modo, 6 mesi, continuativi o frazionati, per la madre;  6 mesi, elevabili a 7, continuativi o frazionati, per il padre; 10 mesi, continuativi o frazionati, qualora sia un solo genitore a prendersi cura del bambino.

Il congedo parentale può essere infatti chiesto anche dal padre ed è riconoscibile fino agli otto anni di età del bambino. L’astensione può essere utilizzata sia in modo continuativo sia frazionato. Per quanto riguarda l’utilizzo del congedo parentale in tempo frazionato, per calcolare un mese si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere i 30 giorni. In caso di genitori adottivi o affidatari il congedo parentale pone dei limiti di età del bambino maggiore a quelli previsti per i figli biologici. Infine il padre anche nel caso in cui la madre non ne abbia diritto, può usufruire del congedo parentale.

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Per le mamme è previsto il congedo di maternità due mesi prima e tre mesi dopo il parto. Queste tempistiche possono variare a richiesta della lavoratrice da 1 mese prima a 4 mesi dopo il parto. Inoltre non possono essere incaricate a fare lavori pericolosi, faticosi e non salutari. Per quanto riguarda gli orari di lavoro, un datore di lavora ha il divieto di far lavorare una lavoratrice in gravidanza dalle 24 alle ore 6. Inoltre non sono obbligate a lavorare in orari notturni neanche le lavoratrici madre di un figlio di età inferiore a tre anni e le lavoratrici che siano l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni.

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Infine ci sono eventuali congedi anche nel caso in cui i figli si ammalano, più precisamente fino all’età di otto anni, i genitori possono usufruire, alternativamente, del congedo. Fino a 3 anni di vita, i genitori possono assentarsi in qualsiasi momento, senza limiti di tempo e fino alla completa guarigione.  Invece dai 3 agli 8 anni i giorni massimi d’assenza sono 5 all’anno per ogni figlio. Il genitore deve portare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista, in caso in cui il figlio si trova in ospedale in un periodo di ferie, il genitore ha la possibilità di chiedere la sospensione delle ferie per l’intera durata del ricovero. Infine bisogna precisare che per quanto riguarda la retribuzione, non è prevista nessuna indennità.