Il dipendente che compie furti in azienda, anche se di piccola entità, è punibile con il licenziamento.
=> Licenziamento tardivo e illegittimo
Secondo quanto stabilisce la Corte di Cassazione, infatti, il valore dei beni oggetto di furto da parte di un lavoratore non ha rilevanza, mentre questo tipo di condotta è sempre sanzionabile anche con la chiusura del rapporto di lavoro in quanto viola il legame fiduciario con il datore di lavoro.
Non importa, quindi, l’entità del danno subito ma è determinante tenere presente l’impossibilità da parte del datore di lavoro di riporre ancora la sua fiducia nel dipendente.
Il licenziamento, in casi come questo, si basa su una giusta causa e può anche essere stabilito senza preavviso, venendo meno ogni eventuale possibilità di reintegrazione sul posto di lavoro.
=> Il licenziamento disciplinare
«Questa Corte ha reiteratamente affermato (ex plurimis, Cass. nr.13168/2015 Cass. n. 19684/14, Cass. n. 16864/06 e Cass. n. 16260/04) che la tenuità del danno non è da sola sufficiente ad escludere la lesione del vincolo fiduciario e che ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non già l’assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti.»
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